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Tradizione nel diritto (7)

Tradizione nel diritto (7)

Giovanni Formicola

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Aurelio Porfiri
lug 08, 2022
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Tradizione nel diritto (7)
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La reazione cristiana – spontanea, naturale, non programmatica – alla degenerazione orientalizzante della civiltà del diritto (è quella che c’interessa, ma non separabile da tutti gli altri processi degenerativi nei diversi ambiti di civiltà, finoal crollo dell’impero), che aveva perso il ruolo essenziale della tradizione nella sua concezione e costituzione, avviene come detto più per correzione/interpretazione che per rottura. È piuttosto organica, che rivoluzionaria. Come m’insegnò il mio grande maestro (innocente degli esiti discutibili del suo magistero per quel che mi riguarda),il mai troppo compianto Marco Tangheroni (cito da appunti), «altro fu l’utilizzazione in senso pre-assolutistico del diritto romano da parte di alcuni re del tardo medioevo, ed altro lo sforzo di ricupero del diritto romano nel quadro della civiltà cristiana, sforzo portato avanti dalla maggior parte dei giuristi glossatori tra il mille e il milleduecento, analogo in certo senso al ricupero al pensiero cristiano dell’aristotelismo, il merito del quale fu soprattutto di sant’Alberto Magno[1193/1205/1206-1280] e di san Tommaso [1225-1274]». Il cristianesimo non spegne il lucignolo che ancora fumiga né spezza la canna incrinata (Mt 12,20), ma sempre prende quel che v’è di buono, lo corregge, lo purifica, lo perfeziona alla luce della Rivelazione, e lo converte al bene integrale. Così avvenne nel tempo della cristianità anche per la civiltà giuridica, restituita alla sua tradizione e quindi alla sua verità specifica.

I medievali si posero fin da subito, l’ho già notato, il problema della incompatibilità della dottrina dell’onnipotenza non giudicabile del principe terreno,con la regalità dell’unico Creatore, Redentore e Santificatore, e la risolsero ovviamente negando che qualsivoglia potere terreno potesse essere illimitato, esente da censure, e quindi divinizzato. Allo scopo elaborarono una chiara teoria della tirannia, non legata al numero di coloro che detengano il potere sovrano – lo ripeto fino all’estenuazione –, ma al modo d’esercizio di questo. Teoria che, così strutturata, è la demolizione di ogni positivismo giuridico, e l’esaltazione della tradizione che, nei suoi principi, giudica gli editti di qualsiasi principe. Essa è eco della già ricordata invettiva di Antigone, che testimonia il carattere precursore del messaggio cristiano di certa antichità classica.

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